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L'UNIONE PANEUROPEA riunita in Assemblea Generale a Strasburgo il 9 Dicembre 1995, movimento al di sopra del quadro nazionale e partitico, resta fedele agli ideali ed alle idee politiche del suo Fondatore, Richard de Coudenhove Kalergi. Fondata per la prima volta nel 1922, la sua visione di un'Europa pacifica, unita nella libertà e nel diritto, conserva tutta la sua validità anche dopo i cambiamenti storici degli ultimi anni.
La liberazione dei popoli dell'Europa Centrale e Orientale dal giogo del comunismo sovietico ha inaugurato una nuova fase della storia europea che apre la prospettiva di una riunificazione di tutta l'Europa in un avvenire prevedibile. L'UNIONE PANEUROPEA non può dichiararsi soddisfatta con lo 'status quo', anche dopo la scomparsa del regime comunista che venne imposto con la forza alla metà del nostro continente.
L'UNIONE PANEUROPEA si dichiara legata ad un patriottismo europeo, coronamento delle identità nazionali di tutti gli Europei. Nell'epoca delle interdipendenze e delle sfide mondiali solo un'Europa forte e politicamente unita può garantire l'avvenire dei suoi popoli e delle identità etniche. L'UNIONE PANEUROPEA riconosce l'autodecisione dei popoli e il diritto dei gruppi etnici allo sviluppo culturale, economico e politico.
L'UNIONE PANEUROPEA si dichiara sostenitrice dello sviluppo libero e responsabile della persona, del rafforzamento delle famiglie e delle altre comunità naturali, di un'Europa di giustizia sociale, fedele ai principii di solidarietà e di sussidiarietà. La responsabilità per il mondo di domani include la responsabilità della persona e dello Stato nei confronti della natura e delle creature.
Il Cristianesimo è l'anima del nostro continente. La visione dell'Uomo è basata sulla concezione cristiana dei diritti dell'Uomo e dei principii di un vero ordine giuridico. Nel promuovere la comunità dei valori del nostro continente, essa si oppone a tutte quelle tendenze che indeboliscono le forze spirituali e morali dell'Europa. Essa rispetta l'apporto del Giudaismo e dell'Islam al nostro spirito ed alla nostra cultura, di cui costituiscono parte integrante. L'UNIONE PANEUROPEA è convinta che la diversità culturale e storica europea dei popoli e delle loro lingue è un elemento essenziale della ricchezza del nostro continente.
Lo scopo dell'UNIONE PANEUROPEA è l'unione di tutti i popoli europei in un'Europa forte, capace di promuovere effettivamente i suoi interessi ed i suoi ideali nel mondo. Ciò richiede l'ammissione rapida dei popoli dell'Europa Centrale e Orientale all'Unione Europea, punto di partenza dell'Europa unita di domani.
L'UNIONE PANEUROPEA appoggia l'evoluzione dell'Unione Europea verso un'entità politica capace di agire all'esterno come all'interno. Questa Europa deve cercare legami amichevoli con i suoi vicini, specialmente con la Russia, la Turchia e gli altri Paesi del bacino del mediterraneo. Il nostro continente è chiamato a rappresentare gli ideali di libertà e di dignità umana nel mondo.
PREAMBOLO
Riprendendo l’appello lanciato nel 1922 dal conte Coudenhove-Kalergi a favore della nascita degli Stati Uniti d’Europa;
Risoluta a ricercare e promuovere tutte le iniziative utili a sviluppare un patriottismo europeo fondato su una civiltà millenaria e a un destino comune, rispettosa delle peculiari differenze dei diversi popoli europei, proclamando la giustizia sociale, salvaguardando la libertà individuale e garantendo la libera circolazione delle idee, dell’informazione, delle persone e dei beni;
Impegnata a riaffermare la comune responsabilità dell’Europa verso i Paesi in via di sviluppo;
Decisa ad appoggiare i Governi rispettosi dei diritti dell’uomo e dei suoi sforzi per realizzare una politica comune nei campi dell’economia, del sociale, della cultura, come in quelli della politica estera e della difesa per riuscire trasformare progressivamente l’Europa in una Confederazione e, appena possibile, in una federazione;
L’Assemblea Generale ha stabilito i presenti statuti (poiché ci sono anche in altre lingue):
I. DENOMINAZIONE - FINALITA’ - SEDE - EMBLEMA
1. L’Unione Paneuropea è un’associazione internazionale indipendente da tutti i partiti politici senza che questa indipendenza significhi una indifferenza verso le concezioni dei diversi partiti.
Essa è stata fondata in Svizzera nel 1923 ed è retta sia dal presente statuto che dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. La sua finalità. è realizzare gli Stati Uniti d’Europa secondo i termini della Déclaration de Base di Strasburgo del 12 maggio 1973 nella sua formulazione dei Principii fondamentali dell’Unione Paneuropea di Strasburgo del 10 dicembre 1995.
Essa intende cooperare strettamente, seguendo le modalità stabilite, con tutte le Istituzioni e tutte le Organizzazioni che hanno come finalità l’Unione Europea e la difesa del mondo libero.
3. La sua sede sociale è stabilita a Ginevra. Per decisione del Consiglio di Presidenza essa può essere trasferita in qualunque altra località. Il Consiglio di Presidenza stabilisce ugualmente la sede amministrativa della Segreteria Generale.
4. Il simbolo dell’Unione Europea, dalla sua fondazione avvenuta a Vienna nel 1923, è una Croce rossa entro un sole d’oro.
Questo simbolo, circondato da 12 stelle dorate su campo azzurro, costituisce la bandiera Paneuropea.
II. I MEMBRI
1. L’Unione Europea è composta da membri effettivi e da membri associati che si impegnano a osservare i presenti statuti.
2. I membri effettivi sono:
a) persone fisiche il cui numero non superi i 30 componenti;
b) personalità morali o associazioni costituite con la finalità di promuovere e difendere un’Europa libera, unita e indipendente.
3. La qualità di membro effettivo si acquisisce per decisione del Consiglio di Presidenza presa con due terzi dei voti.
Ogni nuovo membro effettivo è ammesso a titolo provvisorio per due anni, al termine dei quali il Consiglio di Presidenza decide sull’ammissione definitiva.
4. I membri associati sono personalità morali o associazione che hanno come finalità quella di contribuire alla costituzione di un’Europa libera, unita e indipendente secondo lo spirito dell’Unione Paneuropea.
5. La qualità di membro associato si acquisisce per decisone del Consiglio di Presidenza.
6. Obblighi dei membri:
a) le persone morali o Associazioni (ai sensi dell’articolo II.2.b) hanno l’obbligo di designare e di rinnovare gli organi rappresentativi con elezioni libere e democratiche organizzate periodicamente.
b) esse sono obbligate a trasmettere al Segretario Generale i processi verbali delle riunioni più importanti, specialmente delle assemblee generali annuali come i rapporti sulle attività principali.
c) le persone morali o le associazioni devono inserire nel loro statuto l’accettazione dei principi della Dichiarazione di Base di Strasburgo del 1973 nella sua formulazione del 10 dicembre 1995 (art. I. 2) e la loro adesione ad essi come al presente Statuto.
d) tutti i membri sia che siano persone fisiche, che persone morali o associazioni sono tenuti a fornire una quota annuale la cui entità viene stabilita, per ognuno di loro, dal Consiglio di Presidenza.
e) le organizzazioni membri che stanno costituendosi possono, dietro decisione del Consiglio di Presidenza, venire dispensate temporaneamente dal pagamento della loro quota.
7. La qualità di membro si perde nei seguenti casi:
a) morte per persone fisiche e scioglimento per le persone morali o associazioni;
b) dimissioni per lettera raccomandata inviata al Presidente;
c) espulsione.
8.
a) Viene espulso ogni membro che contravvenga gravemente agli obblighi enunciati nell’articolo II.6 o che si comporti in maniera del tutto contraria alle leggi dell’onore e del buon comportamento.
b) L’espulsione di un membro effettivo viene dichiarata dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentanti.
c) In presenza d’un motivo d’esclusione, il Consiglio di Presidenza può decidere, con la maggioranza dei due terzi, una sospensione della prerogativa di membro per una durata limitata al fine di permettere al trasgressore di porre rimedio ai suoi errori.
d) durante il periodo di sospensione il trasgressore non ha diritto di voto né quello di presentare delle proposte.
e) l’espulsione di un membro associato è decisa dal Consiglio di Presidenza con presenza, per statuto, dalla maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentanti.
f) ogni membro espulso dall’Unione Paneuropea o che lasci l’Unione Paneuropea perde ogni diritto d’utilizzare la titolatura di “Paneuropa” e quello di associare il suo nome all’Unione Paneuropea come pure il diritto di usare l’emblema dell’Unione Paneuropea.
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III. L’ASSEMBLEA GENERALE
1. L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Unione Paneuropea. Essa è presieduta dal Presidente dell’Unione Paneuropea o, in sua assenza, da un membro del Consiglio di Presidenza.
Essa si compone di:
a) di membri del Consiglio di Presidenza;
b) di sette delegati per persone giuridiche o associazioni che siano membri effettivi; le persone giuridiche o le associazioni ammesse a titolo provvisorio possono disporre di solo tre delegati;
c) di persone fisiche membri effettivi;
d) di tre delegati espressi da ogni gruppo parlamentare paneuropeo facente parte del Parlamento Europeo e dell’Assemblea Consultiva del Consiglio Europeo;
e) di due delegati espressi da ogni membro associato.
2. I compiti dell’Assemblea Generale sono:
a) approvare il budget;
b) eleggere il Presidente dell’Unione Paneuropea e gli altri membri del Consiglio di Presidenza;
c) nominare i revisori dei conti se è il caso;
d) prendere tutte le decisioni che le spettano rispettando le condizioni previste al punto n°6 del presente articolo;
e) applicare le sanzioni previste secondo l’articolo II.8;
f) accettare i membri del Consiglio d’Onore;
g) modificare lo Statuto;
h) proclamare lo scioglimento dell’Unione Paneuropea.
3. L’Assemblea Generale si riunisce almeno ogni due anni nella località indicata nella convocazione.
Le convocazioni per l’Assemblea Generale vengono fatte dal Presidente, o per delega dal Segretario Generale, almeno venti giorni prima della riunione e devono precisare la data, il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
4. Il Presidente può, inoltre, convocare l’Assemblea Generale ogni volta che lo ritenga utile. Deve convocarla non appena la metà del Consiglio di Presidenza, incluso il Segretario Generale, gli abbia fatto pervenire una richiesta scritta dove siano esposti i fatti da mettere all’ordine del giorno.
5. L’Assemblea Generale è composta dal Presidente, dal Segretario Generale e dai Vice Presidenti.
6. Le decisioni da sottoporre all’Assemblea Generale devono essere scritte e giungere alla Segreteria Generale 14 giorni prima della data dell’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale può accettare una proposta arrivata fuori tempo, se giustificata da urgenza, solo con una decisione presa con i due terzi della maggioranza.
Il comitato accoglie, se è il caso, anche proposte su temi che non riguardano quelli dell’Associazione.
7. Eccettuati i casi previsti nell’articolo VIII.1, l’Assemblea Generale non può prendere decisioni se non sono presenti almeno la metà dei membri o i loro rappresentanti.
Se questo quorum non viene raggiunto una nuova Assemblea Generale sarà indetta entro trenta giorni e potrà deliberare legalmente qualunque sia il numero dei membri effettivi presenti o rappresentati.
8. Ogni persona fisica o delegato rappresenta un voto. Ogni persona giuridica o associazione deve far pervenire l’elenco dei suoi delegati 15 giorni prima dell’Assemblea Generale.
9. Ogni membro o delegato può farsi rappresentate da un paneuropeo munito di una procura dovutamente firmata dal mandatario. Ogni membro o delegato ha il diritto a una sola procura.
10. Fatta eccezione per i casi previsti negli articoli II.8, III.11 e VIII.1, l’Assemblea Generale decide con la maggioranza dei voti emessi senza tener conto delle astensioni.
11. L’Assemblea Generale non può decidere su modifiche da apportare all’attuale Statuto a meno che non vi sia la maggioranza dei due terzi dei voti emessi.
12. I resoconti verbali dell’Assemblea Generale vengono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Essi vengono redatti in uno speciale registro tenuto dal Segretario Generale.
IV. IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1. La direzione e la gestione dell’Unione Paneuropea sono affidati a un Consiglio di Presidenza composto, oltre al Presidente, da un minimo di 7 membri a un massimo di 11 eletti dall’Assemblea Generale conformemente all’articolo III.2 del presente statuto.
La durata del mandato è fissato in 5 anni.
I membri uscenti sono rieleggibili. Nel caso di assenze nel corso del mandato il Consiglio di Presidenza nomina un sostituto che rimane in carica fino alla successiva Assemblea Generale.
2. Tutto ciò che non è riservato all’Assemblea Generale secondo l’attuale Statuto, è di competenza del Consiglio di Presidenza.
3. Su proposta del Presidente il Consiglio di Presidenza nomina in mezzo a sé i Vice Presidenti e il Segretario Generale. Esso stabilisce i compiti dei suoi membri.
Delega anche la gestione al Segretario Generale che è il portavoce del Consiglio di Presidenza e colui che fa attuare e conoscere le decisioni.
4. Il Consiglio di Presidenza può cooptare nel suo interno, nel limite massimo di quattro, delle persone fisiche appartenenti ad Associazioni che siano membri effettivi, oppure delle persone fisiche, membri effettivi, inoltre può conferire dei poteri sociali e specifici e chiunque anche al di fuori del Consiglio di Presidenza.
5. In occasione dell’Assemblea Generale il Consiglio di Presidenza si riunisce alla presenza dei Presidente delle organizzazioni membri o dei loro rappresentanti.
Inoltre i Presidenti delle organizzazioni internazionali, o in caso di impedimento, i loro rappresentanti sono convocati almeno una volta l’anno a un'altra riunione del Consiglio di Presidenza.
6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente.
7. Il Consiglio di Presidenza può decidere e decretare se è presente almeno la metà più uno dei membri eletti sono presenti.
8. I verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
Essi sono depositati in uno speciale registro conservato dal Segretario Generale.
9. L’Unione Europea viene rappresentata in giudizio dal Presidente, dal Segretario Generale o da un membro del Consiglio di Presidenza nominato per questo scopo.
Inoltre essa può venire legalmente rappresentata da dei mandatari che devono agire nei limiti del loro mandato.
10. I membri del Consiglio di Presidenza non contraggono alcun obbligo personale e rispondono solo all’adempimento del loro mandato.
V. LE COMMISSIONI
1. Il Consiglio di Presidenza può costituire dei Gruppi, od altri organi ad hoc di cui stabilisce le competenze.
VI. IL COMITATO D'ONORE
1. Il Comitato d’Onore è composto da eminenti personalità che vogliono testimoniare il loro attaccamento all’opera di Richard Coudenhove Kalergi o all’operato dell’Unione Paneuropa e accettano, dietro richiesta del Consiglio di Presidenza, di concedere il loro illustre patrocinio all’Associazione giustificandola con la loro rappresentanza.
Questi illustri personaggi vengono associati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.
VII. BILANCIO E SPESE
1. Ogni anno, in data 31 gennaio, i rendiconti dell’esercizio dell’annata precedente sono chiusi e conclusi. Essi vengono consegnati al Revisore dei conti di cui si parla nell’articolo III.2.
VIII. SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’Unione Paneuropea può essere decretato solo da un’Assemblea Generale convocata specificatamente per questo motivo dal Consiglio di Presidenza e votato con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.
Nel caso in cui il quorum non venisse raggiunto si dovrà tenere una nuova Assemblea entro sei settimane. La votazione sarà valida solo se si raggiunge la maggioranza con due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.
Al Consiglio di Presidenza spetta di stabilire le regole e le modalità dello scioglimento.
IX. REGOLAMENTO INTERNO
1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce un regolamento interno per l’attuazione dei presenti statuti.
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