<%@ Language=VBScript %> <%Option Explicit%> Paneuropa Italia
U.P.I. Paneuropa ITALIA Diario Organigramma Sezioni Iscrizioni
Presentazione Statuto
Statuto

Art.1) Costituzione
E’ costituita un’Associazione denominata:
“PANEUROPA ITALIA - Associazione per l’identità, la sussidiarietà e l’unione europea”.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede in Milano Viale Vittorio Veneto n° 22.
La Presidenza Nazionale è in Milano, Viale Vittorio Veneto n° 22.
L’Associazione può strutturare, con l’apertura di Sezioni, la propria organizzazione su tutto il territorio nazionale.
L’organigramma è composto da una Segreteria Nazionale dalla quale dipendono, una per ciascuna regione italiana, le Segreterie Regionali.
Per ciascuna provincia una Segreteria Provinciale che dipenderà dalla Segreteria Regionale competente.
Più Segreterie Locali, distribuite nei Comuni, dipenderanno dalla Segreteria Provinciale competente.
Ognuna delle Sezioni a qualunque livello appartenga – regionale, provinciale o locale - dovrà essere composta da almeno sette soci, sia per essere costituita che per continuare la propria attività e la Segreteria di Sezione di ognuna di esse dovrà essere composta come prescritto nel Regolamento che sarà adottato e sia il Regolamento sia il presente Statuto dovranno essere rispettati da ogni associato.

Art.2) L’Associazione è apolitica e apartitica e non persegue fini di lucro.
L’Associazione sarà dotata d’una grande trasparenza.

Art.3) Scopi e Finalità
Paneuropa Italia aderisce all’Union Paneuropéenne Internationale impegnandosi a rispettare lo Statuto.
Il suo scopo è quello di perseguire gli ideali ispirandosi all’appello lanciato nel 1922 dal Conte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi in favore della formazione degli Stati Uniti d’Europa conformemente ai termini della “Déclaration de Base” di Strasburgo del 12 maggio 1973 e nella sua successiva Formulazione del 10 dicembre 1995, intendendo così cooperare con tutte le istituzioni e tutte le organizzazioni aventi per obiettivo l’unione europea e la difesa del mondo libero.
Essa si propone inoltre di promuovere tutte le discipline culturali, scientifiche, dell’economia e sociali affinché possano favorire i rapporti e promuovere in particolare: gli scambi culturali, la conoscenza reciproca, la diffusione e la valorizzazione delle differenti culture europee e dei singoli popoli d’Europa, sviluppandone i rapporti e valorizzando le loro differenti tradizioni nello spirito della sussidiarietà, nel riconoscimento dei valori cristiani e nella identità comune europea.
Con il supporto dell’opera di volontariato dei propri Associati, Paneuropa Italia intende perseguire- con l’esclusiva finalità di solidarietà, divulgazione culturale e senza scopo di lucro - nei settori:

   a) dell’istruzione,
   b) della formazione,
   c) della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche,
   d) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
   e) promozione della cultura e dell’arte,
   f) tutela dei diritti civili,
   g) ricerca scientifica,
   h) le discipline economiche nell’Europa e i loro effetti su scala mondiale.

Tutto ciò per meglio interpretare gli avvenimenti, con l’istituzione di corsi svolti dai propri Associati, con professionisti, docenti, Università e ogni altra forma di collaborazione specialistica di alto profilo, il tutto per dare un contributo al perseguimento degli scopi associativi.

Art.4) Gli Associati
Possono iscriversi all’Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

  • - Associati Fondatori, coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed il presente Statuto dell’Associazione. Essi hanno diritto di voto.
  • - Associati Fondatori Onorari, coloro i quali il Consiglio Nazionale di Presidenza ha nominato fino alla data del 31 dicembre 2002.
  • - Associati Ordinari, coloro i quali partecipano attivamente all’attività dell’Associazione stessa. Essi hanno diritto di voto.
  • - Associati Senior, coloro i quali hanno avuto cariche in passato nell’Associazione. Hanno diritto al voto come ogni altro socio.
    Possono partecipare nel Consiglio Nazionale di Presidenza a scopo consultivo se convocati per iscritto.- Associati ad Honorem, coloro ai quali - scelti tra personalità di particolare prestigio e dopo la delibera del Consiglio Nazionale di Presidenza - viene assegnato il Diploma attestante tale titolazione.- Associati Honoris Causa, coloro i quali si distinguono per particolari attività svolte a favore dell’Associazione ed hai quali, dopo la delibera del Consiglio Nazionale di Presidenza, viene consegnato il Diploma attestante tale titolazione.
  • - Associati Sostenitori, coloro i quali partecipano, anche indirettamente all’attività dell’ Associazione stessa, versando quote minime superiori a quella degli altri Associati, come previsto dal Regolamento. Hanno diritto al voto.
  • - Associati Sodali, sono le Associazioni ed ogni altra persona giuridica che si associano. Vengono rappresentati dal loro Presidente, o da chi viene autorizzato dal loro ordinamento, nelle Sezioni di Paneuropa Italia. La loro presenza nell’Associazione è equiparata a quella degli altri associati in via generale, eccetto alcune normative che espressamente li riguardano riportate nel Regolamento, o che vengono deliberate dal Consiglio Nazionale di Ogni ente o associazione che aderisce a Paneuropa Italia ha diritto ad un voto e deve perseguire scopi affini a quelli espressi nello statuto di Paneuropa Italia.
    La qualifica di Associati, a qualsiasi categoria appartenga, è personale, non è cedibile a terzi e non si trasmette nemmeno per successione.
    La qualità di Associato, a qualsiasi categoria appartenga, deve risultare da apposito Registro degli Associati tenuto a cura della Segreteria Nazionale e nel Registro Soci delle singole Sezioni.


Art.5) Criteri di ammissione e di esclusione degli Associati.
Nella domanda di ammissione l’aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione Paneuropa Italia e il Regolamento dell’Associazione e le eventuali modifiche o aggiunte deliberate dal Consiglio Nazionale di Presidenza.
La domanda di adesione e la compilazione dell’eventuale formulario che l’Associazione richiederà rispettando i limiti della legge sulla privacy vanno rivolte alla Segreteria Nazionale.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Nazionale di Presidenza, che deve prendere in esame le domande dei nuovi Associati nel minor tempo possibile o, al massimo, entro due mesi dalla data della consegna della domanda di adesione.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Nazionale di Presidenza e comunicate all’interessato per iscritto.
In caso di esclusione il Consiglio Nazionale di Presidenza è tenuto a motivare l’esclusione.
In caso di diniego dell’ammissione lo stesso Consiglio Nazionale di Presidenza non è tenuto a fornire alcuna motivazione.
Gli Associati cessano di partecipare all’Associazione:

  • - per recesso, con effetto immediato dalla notifica da effettuarsi con lettera raccomandata alla Segreteria Nazionale e comunicato per lettera alla Sezione in cui è iscritto;
  • - per mancato versamento della quota associativa per l’esercizio sociale in corso entro 60 giorni;
  • - per esclusione, che può dipendere da comportamento contrastante con gli scopi statutari o da persistente violazione degli obblighi statutari;
  • - per decesso.

Art.6) Diritti e doveri degli Associati.
Gli Associati hanno il diritto:

  • - di partecipare alle Assemblee - se maggiorenni ed in regola con il pagamento del contributo della quota associativa e di votare direttamente o per delega;
  • - ogni Associato può portare più deleghe;
  • - di proporre alla Segreteria Nazionale idee e/o programmi propositivi all’attuazione degli scopi sociali;
  • - di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • - di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento.
    Gli Associati sono obbligati a:
  • - osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e le Deliberazioni adottate dalle Sezioni locali purché non siano in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento;
  • - versare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Nazionale di Presidenza;
  • - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

L’ammontare della quota d’iscrizione associativa è determinata dal Consiglio Nazionale di Presidenza anno per anno.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita delle qualità di Associato.

Art.7) Patrimonio ed entrate.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • - da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
  • - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
    Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
  • - contribuzioni ed elargizioni volontarie degli Associati;
  • - contributi di privati;
  • - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
  • - contributi di organismi internazionali;
  • - donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;
  • - rimborsi derivanti da convenzioni;
  • - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  • - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali strumentali al perseguimento dello scopo associativo;
  • - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni;
  • - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Ogni sezione potrà deliberare per la gestione dei propri fondi come meglio crede, nei limiti consentiti dalla legge, una volta assolti gli impegni con la Segreteria Nazionale.

Art.8) Organi Sociali.
Gli Organi Sociali sono:

  • - l’Assemblea degli Associati;
  • - il Consiglio Nazionale di Presidenza;
  • - il Presidente;
  • - il Segretario Nazionale.
Se ritenuti necessari potranno essere istituiti i seguenti collegi:
  • - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • - il Collegio dei Garanti.

Ogni sezione che volesse costituirsi dovrà, attraverso i propri rappresentanti, fare domanda alla Segreteria Nazionale che ne verificherà l’opportunità. Deliberata la sua costituzione dal Consiglio Nazionale di Presidenza ed iscritta nel Registro delle Sezioni, con numero progressivo, verrà ufficialmente inaugurata.

Art.9) Assemblea degli Associati.
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale di Presidenza per iscritto – indicando ora, data, luogo e l’ordine del giorno - è di regola presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale di Presidenza.
La convocazione è fatta almeno una volta l’anno o comunque ogni qualvolta si renda necessaria con le modalità previste dal Regolamento.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • - eleggere i componenti del Consiglio Nazionale di Presidenza;
  • - approvare il rendiconto economico e finanziario annuo consuntivo, unitamente al bilancio preventivo e alla relazione sull’attività per il futuro.

L’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è inviato per iscritto (con lettera raccomandata o a mani, per e-mail o fax)
agli Associati, che potranno quindi eleggere i loro delegati e deve contenere l’ordine del giorno, ora, data e luogo dove sarà tenuta l’assemblea. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale da trascrivere nel Registro delle Assemblee degli Associati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Nazionale di Presidenza, per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento, di liquidazione dell’Associazione i cui argomenti devono essere posti all’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei rappresentanti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia la delibera in merito allo scioglimento dell’associazione deve in ogni caso essere approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’assemblea straordinaria ai sensi del successivo art.18.
La delega degli Associati presso l’Assemblea Nazionale è disciplinata nel Regolamento.

Art.10) Il Consiglio Nazionale di Presidenza.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza è eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo che non siano stati eletti dall’assemblea dei costituenti.
Elegge il Presidente e nomina il Tesoriere il quale può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Nazionale di Presidenza oppure anche tra i non Associati.
Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e/o rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro per esprimere un parere consultivo.
Le riunioni del Consiglio Nazionale di Presidenza sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza provvede a ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale di Presidenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Registro delle Riunioni del Consiglio Nazionale di Presidenza.

Il Consiglio Nazionale di Presidenza può:

  • - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari o utili per il conseguimento degli scopi associativi;
  • - redigere il rendiconto economico e finanziario annuo consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sull’attività per il futuro con un programma generale;
  • - redigere un Regolamento che fissa le norme per il funzionamento e aggiornarlo o modificarlo quando fosse necessario;
  • - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti qualora venisse istituito;
  • - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti qualora venisse istituito;
  • - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • - accogliere le domande degli aspiranti Associati pervenute alla Segreteria Nazionale;
  • - deliberare sull’ammissione e sulla esclusione degli Associati;
  • - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione, qualora non fosse assicurata dagli Associati, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal proprio bilancio;
  • - nominare all’occorrenza un Direttore o altre figure dell’apparato organizzativo deliberando i relativi poteri, retribuzioni e la loro durata in carica;
  • - istituire Cariche, Collegi o Gruppi di Lavoro, per lo studio e la ricerca e ogni altra struttura che all’interno dell’Associazione possa essere utile al soddisfacimento dell’attività associativa;
  • - solo il Consiglio Nazionale di Presidenza può approvare e deliberare le richieste di apertura di nuove Sezioni e definire il loro collocamento gerarchico: regionale, provinciale o locale secondo le modalità espresse nel Regolamento;
  • - attuare le finalità previste dal presente Statuto e ogni disposizione richiesta dallo Statuto dell’Union Paneuropéenne Internationale.

I membri del Consiglio Nazionale di Presidenza non contraggono alcun obbligo personale e rispondono solo all’adempimento del loro mandato.

Art.11) Il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale.

Il Presidente:

  • - viene eletto dal Consiglio Nazionale di Presidenza tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, salvo che non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Costituenti;
  • - può nominare il Segretario Generale Nazionale, proporre titoli, rappresentare l’Associazione in forma ufficiale, sia in Italia che all’estero;
  • - il Consiglio Nazionale di Presidenza, dopo aver eletto il Presidente, dovrà portare a conoscenza della presidenza Internazionale di Paneuropa tale nomina, come prescritto dallo Statuto dell’Union Paneuropéenne Internationale;
  • - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale nei confronti di terzi;
  • - può eseguire incassi e deve essere autorizzato dal Consiglio Nazionale di Presidenza ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • - convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale di Presidenza;
  • - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni del Presidente sono assunte dal Segretario Nazionale, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della delibera.
Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Segretario, data l’assenza per impedimento del Presidente, è liberatoria.

Il Segretario Nazionale:

  • - il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Nazionale di Presidenza;
  • - in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni del Presidente sono assunte dal Segretario Nazionale, che convoca il Consiglio Nazionale di Presidenza per l’approvazione della delibera;
  • - compie tutti quegli atti di urgenza che il Presidente Nazionale gli delega, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva al Consiglio Nazionale di Presidenza.

Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Segretario, data l’assenza per impedimento del Presidente, è liberatoria.

Art.12) Dotazioni dell'Associazione.
Ogni dotazione potrà essere usata solo dopo l’iscrizione nel Registro delle Sezioni Paneuropa Italia.
E’ fatto divieto assoluto di usare, prima del riconoscimento ufficiale di iscrizione o della costituzione di una sezione, le dotazioni che riportino in qualsiasi modo o maniere un riferimento a Paneuropa Italia o che non rispettino i termini espressi nel Regolamento.
Saranno perseguiti legalmente coloro che ne abuseranno o ne facessero un uso scorretto.

Art.13) Il comitato Scientifico.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza, appena l’organizzazione dell’Associazione lo consente, provvederà con delibera all’istituzione di un Comitato Scientifico presieduto da persona scelta tra stimati italiani d’altissimo valore morale e culturale.

Art.14) Collegio dei Revisori dei Conti.
Con delibera del Consiglio Nazionale di Presidenza si può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Associati.
Il Collegio:

  • - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
  • - agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un consigliere;
  • - può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale di Presidenza;
  • - riferisce annualmente al Consiglio Nazionale di Presidenza con propria relazione da trascrivere nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.


Art.15) Collegio dei Garanti.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.16) Gratuità delle cariche e rimborso spese.
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, anche di rappresentanza, effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Agli Associati possono essere rimborsate solo le spese sostenute secondo opportuni parametri validi e stabiliti con delibera dal Consiglio Nazionale di Presidenza o espressi nel Regolamento.
Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.

Art.17) Rendiconto e Utili.
L’esercizio associativo coincide con l’anno solare, pertanto si chiude al 31 dicembre di ogni anno e pertanto il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2002.
Entro tre mesi dal termine dell’esercizio il Consiglio Nazionale di Presidenza dovrà sottoporre all’assemblea degli Associati il rendiconto economico e finanziario annuo consuntivo, unitamente al bilancio preventivo e alla relazione sull’attività per il futuro.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale formatisi durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18) Scioglimento dell'Associazione.
Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione avviene come previsto nell’art.9) del presente statuto, tuttavia con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’assemblea straordinaria.
In tali casi, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23.12.1996, n°.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.19) Norme di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, nonché a quelle contenuto nel Codice Civile regolanti la materia.